LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 6-03-2002
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità) 1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 4 sexies: "4 sexies. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE n. 81/852/CEE n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari) ed ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306 (Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche), è delegato alle Aziende sanitarie locali. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306, è istituita presso la Direzione generale regionale competente l'anagrafe degli impianti autorizzati.". b) dopo il comma 28 dell’articolo 4 è inserito il seguente comma 28 bis: “28 bis. La scadenza degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. di derivazione pubblicistica, è in ogni caso prorogata alla data di entrata in vigore della legge di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.”. c) dopo il comma 58 sexies dell’articolo 4 è inserito il seguente comma 58 septies: “58 septies. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) sono rilasciate, rispettivamente dal sindaco del comune di provenienza o di destinazione della salma.”; d) dopo il comma 107 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti commi: 107 bis, 107 ter, 107 quater, 107 quinquies: "107 bis. Il Consiglio regionale definisce, in coerenza con le linee generali della programmazione regionale, gli indirizzi con valenza triennale per gli interventi di cui al comma 107. Gli indirizzi privilegiano il finanziamento di interventi a carattere innovativo che possano concorrere al miglioramento ed alla razionalizzazione delle strutture scolastiche e che siano dirette ad elevare la qualità dell'istruzione, a contenere i consumi e le spese di gestione degli edifici, a superare le barriere architettoniche, a consentire la stretta connessione tra sistema formativo e scolastico attraverso reti informatiche. 107 ter. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi di cui al comma 107 bis, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, i criteri e le modalità di finanziamento. Le iniziative prioritarie oggetto di finanziamento regionale, in relazione alle richieste presentate dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture scolastiche, sono individuate annualmente con decreto del direttore generale competente. 107 quater. Oltre agli interventi di cui al comma 107, la Giunta regionale può procedere al finanziamento di opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali. 107 quinquies. Agli interventi di cui al comma 107 si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)”. 2. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 11 bis dell’articolo 13 è inserito il seguente comma 11 ter: “11 ter. L’approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 11, lettera b), compete esclusivamente alla stazione appaltante.”. 3. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 4 dell’articolo 9 è inserito il seguente comma 4 bis: “4 bis. L’Agenzia gestisce le attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale, individuata ai sensi dell’articolo 4, comma 115, della l.r 1/2000, nonché quelle di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzato allo sviluppo del processo di delega alle province) dei centri alberghieri a carattere residenziale. A tal fine la Giunta regionale stabilisce, anche in riferimento al piano di cui all’articolo 4, comma 127 della l.r. 1/2000, le modalità del trasferimento del personale e di assegnazione delle risorse all’Agenzia per il lavoro.”. 4. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “ART. 1 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione in materia di edilizia scolastica mediante piani annuali di intervento ordinario.”; b) l’articolo 2 è abrogato; c) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “1. Entro il trentuno di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, approva il piano di intervento ordinario comprendente finanziamenti in conto capitale riguardanti: a) l’esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5 agosto 1975 n. 412 (Norme sull’edilizia scolastica e piano finanziario d’intervento) e dall’articolo 26 della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967 — 1971. Modificata con legge 17 febbraio 1968, n. 106); b) i finanziamenti, per ambiti comprensoriali, destinati agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici destinati alle scuole materne statali o gestite da enti e istituzioni nonché alla scuola dell’obbligo, secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica); c) la promozione, sperimentazione e realizzazione di impianti per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti di calore alternative.”; d) il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato; e) i commi 1 e 2 dell’articolo 4 sono sostituiti dai seguenti: “1. Alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 3 e all’erogazione dei relativi finanziamenti si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. Le norme di cui all’articolo 3, commi 76 e 77, della l.r. 1/2000 riguardano anche l’approvazione dei progetti e si applicano anche alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica decise dagli enti obbligati e finanziate con proprie risorse, con abrogazione di ogni altra norma ad esse contrastante.”; f) i commi 3 e 4 dell’articolo 4 sono abrogati.
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