LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 6-03-2002
REGIONE LOMBARDIA

NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PER LA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 10
del 8 marzo 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 4

(Disposizioni in materia di servizi alla persona 
ed alla comunità)
     1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 4 è aggiunto il 
seguente comma 4 sexies:
     "4 sexies. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio 
dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di 
medicinali veterinari, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 
81/851/CEE n. 81/852/CEE  n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE 
relative ai medicinali veterinari) ed ai sensi degli articoli 2 e 6 
del decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306 (Regolamento 
relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in 
applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche), è delegato alle 
Aziende sanitarie locali. Al fine di ottemperare a quanto previsto 
dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 6, comma 5, del decreto 
ministeriale 16 maggio 2001, n. 306, è istituita presso la 
Direzione generale regionale competente l'anagrafe degli 
impianti autorizzati.".
b)             dopo il comma 28 dell’articolo 4 è inserito il seguente 
comma 28 bis:
 
     “28 bis. La scadenza degli organi di amministrazione delle 
II.PP.A.B. di derivazione pubblicistica, è in ogni caso prorogata 
alla data di entrata in vigore della legge di riordino della 
disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 
2002.”. 
c)  dopo il comma 58 sexies dell’articolo 4 è inserito il seguente 
comma 58 septies:
 
     “58 septies. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 
del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, (Approvazione del 
regolamento di polizia mortuaria) sono rilasciate, 
rispettivamente dal sindaco del comune di provenienza o di 
destinazione della salma.”;                                      
d)             dopo il comma 107 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti 
commi: 107 bis, 107 ter, 107 quater, 107 quinquies:
 
     "107 bis. Il Consiglio regionale definisce, in coerenza con le 
linee generali della programmazione regionale, gli indirizzi con 
valenza triennale per gli interventi di cui al comma 107. Gli 
indirizzi privilegiano il finanziamento di interventi a carattere 
innovativo che possano concorrere al miglioramento ed alla 
razionalizzazione delle strutture scolastiche e che siano dirette 
ad elevare la qualità dell'istruzione, a contenere i consumi e le 
spese di gestione degli edifici, a superare le barriere 
architettoniche, a consentire la stretta connessione tra sistema 
formativo e scolastico attraverso reti informatiche.
     107 ter. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi di cui 
al comma 107 bis, definisce annualmente le tipologie di 
intervento prioritariamente finanziabili, i criteri e le modalità di 
finanziamento. Le iniziative prioritarie oggetto di finanziamento 
regionale, in relazione alle richieste presentate dalle province, 
dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati gestori di 
strutture scolastiche, sono individuate annualmente con 
decreto del direttore generale competente.
     107 quater. Oltre agli interventi di cui al comma 107, la 
Giunta regionale può procedere al finanziamento di opere 
edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a 
seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici 
scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle 
ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali.
     107 quinquies. Agli interventi di cui al comma 107 si applica 
quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge 
regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali 
per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)”.
     2. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il 
riordino del servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le 
attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 11 bis dell’articolo 13 è inserito il seguente 
comma 11 ter:
       “11 ter. L’approvazione del certificato di collaudo ovvero di 
regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 11, lettera b), 
compete esclusivamente alla stazione appaltante.”.
     3. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche 
regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) è apportata la 
seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell’articolo 9 è inserito il seguente comma 
4 bis:
      “4 bis. L’Agenzia gestisce le attività di formazione 
professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e 
sperimentale, individuata ai sensi dell’articolo 4, comma 115, 
della l.r 1/2000, nonché quelle di cui all’articolo 8, comma 1 
della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 (Norme transitorie in 
materia di formazione professionale finalizzato allo sviluppo del 
processo di delega alle province) dei centri alberghieri a 
carattere residenziale. A tal fine la Giunta regionale stabilisce, 
anche in riferimento al piano di cui all’articolo 4, comma 127 
della l.r. 1/2000, le modalità del trasferimento del personale e 
di assegnazione delle risorse all’Agenzia per il lavoro.”.
     4. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli 
interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia 
scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“ART. 1
(Oggetto) 
     1. La presente legge disciplina gli interventi finanziari della 
Regione in materia di edilizia scolastica mediante piani annuali 
di intervento ordinario.”;
b) l’articolo 2 è abrogato;
c) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
     “1. Entro il trentuno di marzo di ogni anno la Giunta 
regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal 
Consiglio regionale, approva il piano di intervento ordinario 
comprendente finanziamenti in conto capitale riguardanti:
a) l’esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono 
essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo 
quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5 agosto 1975 n. 412 
(Norme sull’edilizia scolastica e piano finanziario d’intervento) e 
dall’articolo 26 della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Nuove norme 
per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario 
dell’intervento per il quinquennio 1967 — 1971. Modificata con 
legge 17 febbraio 1968, n. 106);
b) i finanziamenti, per ambiti comprensoriali, destinati agli 
interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici 
destinati alle scuole materne statali o gestite da enti e 
istituzioni nonché alla scuola dell’obbligo, secondo quanto 
previsto dal titolo II della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 
(Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica);
c) la promozione, sperimentazione e realizzazione di impianti 
per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti 
di calore alternative.”;
 d)            il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato;
   e)          i commi 1 e 2 dell’articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:
     “1. Alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 3 e 
all’erogazione dei relativi finanziamenti si applicano le norme di 
cui alla legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 “Riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
     2. Le norme di cui all’articolo 3, commi 76 e 77, della l.r. 
1/2000 riguardano anche l’approvazione dei progetti e si 
applicano anche alla esecuzione delle opere di edilizia 
scolastica decise dagli enti obbligati e finanziate con proprie 
risorse, con abrogazione di ogni altra norma ad esse 
contrastante.”;
f)             i commi 3 e 4 dell’articolo 4 sono abrogati.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1980 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1980 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1980 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1980 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 31 del 1997 Articolo 13

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1999 Articolo 9

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1995 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 285 del 1990 Articolo 27

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 285 del 1990 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 285 del 1990 Articolo 29

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 119 del 1992 Articolo 31

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 119 del 1992 Articolo 32

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 306 del 2001 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 306 del 2001 Articolo 6

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